Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1496/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 19 ottobre 2006;
evidenziato che esso, nell'unico articolo di cui si compone, reca una delega legislativa al Governo in materia di diritti sulle trasmissioni radiotelevisive e su altre reti di comunicazione elettronica di eventi sportivi professionistici;
evidenziato che le modifiche introdotte al Senato mirano a specificare ulteriormente criteri e princìpi direttivi della delega, con particolare attenzione alle esigenze di tutela della concorrenza ed a quelle di sostegno ai settori sportivi dotati di minori risorse;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
al comma 3, lettera l), dell'articolo 1 - che demanda a specifici regolamenti la disciplina delle modalità di approvazione di progetti «a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la tipologia di regolamento cui si intende fare riferimento, nonché il soggetto titolare ad adottarlo.
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e
considerato che il settore d'intervento del provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» che le lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché, in parte, alle materie dell'«ordinamento sportivo» e dell'«ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo n. 1496-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale;
rilevato che durante l'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo del provvedimento e che alcune di tali modifiche incidono su aspetti che riguardano la competenza della X Commissione;
valutata in particolare, per quel che riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, la modifica relativa alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, che sopprime la disposizione che prevedeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di trasmissione utilizzata (satellitare, analogica eccetera) e introduce, per contro, un potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti;
valutata altresì la modifica introdotta dal Senato, che ha attenuato il divieto di rivendere ad altri operatori le licenze (cosiddette sublicenze) originariamente acquisite, prevedendo alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, che i diritti acquisiti e non utilizzati possono essere rivenduti, dietro autorizzazione del soggetto organizzatore dell'evento, ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali;
considerata altresì l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti (lettera g) del comma 3 dell'articolo 1);
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